martedì 19 marzo 2013

#Bacheca Pelosa# Soccorso Animali, pubblicato il decreto

 
 
 
Secondo le norme vigenti del Codice della Strada, è previsto l'Obbligo di fermarsi in caso di incidente con animale ed è prevista l'equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito, come per una persona.
 
Facendo chiarezza, secondo tale decreto va considerato stato di necessità quando un animale presenta questi sintomi riferibili a stati patologici: trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali che provocano l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza, presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso, alterazione delle stato di coscienza e convulsioni, alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.
 
Il passo avanti è stato riuscire ad inserire la presenza di ambulanze dedicate, con apposita strumentazione, e con la possibilità in tutto e per tutto di trasporti rapidi tramite lampeggiante, ma anche il riconoscimento del privato cittadino che porta un animale incidentato in ambulatorio veterinario.
 
Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.217 , va a modificare anche il codice penale n. 544 (uccisione di animali).
 
Si ricorda infatti che l'articolo 544 prevede che anche la sola omissione di azione è penalmente perseguibile, in quanto anche l'abbandono dell'animale ne provoca la morte per mancanza di cure e denutrizione.
 
Con l'entrata in vigore della legge 120/2010 e il suo decreto attuativo, di cui vi parlavo prima, che si riferisce all'obbligo di soccorso di animali feriti o coinvolti in incidenti, tale principio trova ulteriore applicazione.
 
Infatti, tale garanzia prevede una posizione di garanzia del conducente del veicolo coinvolto in un sinistro stradale nei confronti dell'animale coinvolto e ferito nell'incidente.
Per spiegarla più semplicemente, in caso di omissione di soccorso si risponderà non solo della violazione amministrativa prevista dalla norma, m anche dell'articolo 544 c.p. in caso di morte dell'animale e si dimostri che il suo mancato intervento sia causa ricollegabile all'evento morte.
 
Un piccolo passo in avanti insomma, per i diritti degli animali, nella speranza che tanti altri passi si possano fare nell'immediato futuro.
 
 
Fonte: Dati ed informazioni forniti da Enpa Ente Nazionale Protezione Animali www.enpa.it
 






Under the current rules of the Highway Code, the obligation is expected to stop in case of an accident with an animal and is scheduled to equalization of the state need to transport a wounded animal, like a person.
By providing clarity, according to the decree of necessity must be considered when an animal has these symptoms related to disease states: severe trauma or disease with impairment of one or more vital functions that result in the inability to move independently without pain, presence of open wounds, bleeding, prolapse, altered state of consciousness and seizures, severe changes in heart rate or breathing.
The breakthrough was able to enter the presence of dedicated ambulances, with special instruments, and with the possibility in all respects of rapid transport via the flashing, but also the recognition of the private citizen who brings an animal accident in veterinary practice.
The decree, published in Official Gazette 217, it also revised the penal code n. 544 (killing animals).
It recalls that Article 544 provides that the mere omission of action is punishable by law, as the abandonment of the animal causes death by neglect and starvation.
With the entry into force of Law 120/2010 and its implementing decree, I mentioned before, which refers to the obligation of animal rescue injured or involved in accidents, this principle is further applied.
In fact, this guarantee provides a guarantee of the position of the driver of the vehicle involved in a traffic accident in respect of the animal involved and injured in the incident.
To explain it more simply, in the case of wrongful death will be answered not only the administrative violation specified in European Standard, m also number 544 cp in case of death of the animal and show that its failure to act is due ricollegabile the event of death.
A small step forward in short, for the rights of animals, in the hope that many other steps you can do in the near future.

Source: Data and information provided by Enpa National Agency for the Protection of Animals www.enpa.it

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